giovedì 14 maggio 2009

Documento di Valutazione dei Rischi e data certa

Con l'approssimarsi del "fatidico" 16 Maggio 2009, riporto quanto stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali a proposito delle modalià di apposizione della "data certa" sul DVR (infatti la prima volta che si parlò di "data certa" fu a nell'ambito della cosiddetta "legge sulla privacy" (ma quanti alberi sono stati abbattuti per niente, o perlomeno per poco, per ottemperarare a questa legge???).
Io mi aspetto uno slittamento del termine del 16/05/09 visto il "bailamme" in atto: stiamo a vedere cosa succede: domani è il 15/05...

"Il Garante per la protezione dei dati personali richiama l'attenzione sulle seguenti possibilità che appaiono utilizzabili per l'apposizione sul DVR della data certa:

a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso gli uffici postali prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (1), con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
b) per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999)(2);
d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile, formazione di un atto pubblico;
e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

La data certa può anche essere indicata attraverso Posta Elettronica Certificata, servizio che fornisce al mittente la prova legale dell'invio e della consegna di documenti informatici. Infatti, la posta elettronica certificata (PEC) è la trasmissione telematica di comunicazioni con ricevuta di invio e ricevuta di consegna e avviene ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta e ha valore legale. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al suddetto DPR 11 febbraio 2005, n. 68, e alle relative regole tecniche. Nei casi di invio o ricezione di messaggi verso caselle di posta elettronica tradizionale, il sistema non può eseguire tutti i passi previsti dal circuito della posta certificata e non esplica tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Per tale ragione la trasmissione dei messaggi non ha gli stessi effetti legali di validità e opponibilità.

Note:
(1) Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 - "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999
Art. 8 (Autoprestazione)
1. E' consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore.

(2) Marca Temporale - Il sistema basa la propria modalità di certificazione della marca temporale su un procedimento informatico regolamentato dalla legge italiana che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi un oggetto digitale (file)."

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