domenica 24 maggio 2009

La valutazione dello stress nella scuola ci...stresserà!

Oramai su questo spinoso terreno la battaglia...infuria!
Questa mattina, dopo avere provato a fare una valutazione del rischio stress utilizzando il metodo "proposto" dallo SPISAL di Verona (si veda il post precedente) mi sono "imbattuto" in questa notizia: la cosa non mi meraviglia più di tanto visto il caos esistente in materia...Ma la cosa che mi "meraviglia" più di tutte è che due settimane fa, ad incontro di "aggiornamento" in materia un importante funzionario ASL, non ha fatto menzione a questo "rischio" (rischio per avere fatto la valutazione del...rischio!!!), mettendo in guardia i presenti della possibilità di azioni del genere.
Prendendo a riferimento la succitata "proposta Verona" (lasciatemela chiamare così) si legge nella premessa "La valutazione, come per tutti gli altri rischi, deve essere effettuata dal Datore di Lavoro, che ne ha la responsabilità. Sempre in analogia con gli altri rischi è previsto il coinvolgimento delle figure aziendali come RSPP, RLS, MC, oltre ad eventuali altri soggetti interni/esterni indicati dalle organizzazioni": evidentemente a Verona sono più attenti alle interpretazioni delle Norme, alle modalità di applicazione delle stesse ed alle reazioni/relazioni delle rappresentanze sindacali,nelle scuole in particolare (ho, purtroppo una bruttissima esperienza in merito...).
Mi auguro quindi che i colleghi che hanno già somministrato questionari che abbiano, perlomeno, avvisato il/gli RLS.

Qualcuno sa dirmi qualcosa sul comportamento dei Medici Competenti, da loro conosciuti, in materia? La mia per ora ve la lascio solo ...immaginare.

martedì 19 maggio 2009

Sempre a proposito di stress...

Lo SPISAL di Verona si sta distinguendo per la produzione di materiale molto interessante e ...gratuito!

A questo link http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress_lavoro.html potrete trovare quello che loro propongono per la valutazione del "rischio stress da lavoro correlato": ad una prima occhiata, mi sembra praticabile con relativa facilità, l'unico problema è la "gestione" della carta!
Buon divertimento!

Se qualcuno lo ha già usato o lo userà è pregato di darne cenno.

lunedì 18 maggio 2009

Il 16 Maggio 2009 e ...lo stress....!!!!

Confesso che ero sicuro in una proroga (come ho scritto nel post precedente) che però non è arrivata...
Ci speravo più che altro perchè per quanto riguarda la valutazione dello stress la confusione regna sovrana: fioriscono, come sempre in questi casi, innumerevoli metodi (vista la non univocità metodologica) ed innumerovoli SW, ma siamo ancora in attesa delle famose "linee guida" Ispesl/Inail.
A questo punto che fare? boh, sinceramente non so cosa fare nè cosa consigliare, per il emplice motivo che considero la valutazione del rischio stress di pertinenza medica: ma andate a dire ai datori di lavoro che oltre al medico adesso deve "ingaggiare" pure uno psicologo (che Dio li abbia in gloria: se vuoi crearti un problema, prenotati una visita dallo psicologo!)...Ed allora? Ripeto, ad oggi, boh...
Ho un questionario Ispesl "LE PERSONE E IL LAVORO" gentilmente iniviatomi dalla dott.ssa Emanuela Fattorini, ma è un questionario di 49 (!) items, in una scuola con 100 tra docenti e ATA vuole dire valutare 4900 risposte, analizzare i risultati e poi...? un aiuto potrebbe venire dal lavoro di Vittorio Lodolo D'Oria http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=8739 .
Un lavoro che rischia di essere di notevole "dimensione", sicuramente non retribuito, e, altrettanto sicuramente professionalmente non adeguato.

Quello che non è chiaro, inoltre, è cosa faranno gli organi di vigilanza, anche perchè mi sembra che anche loro siano piuttosto in difficoltà in materia.
Staremo a vedere.

giovedì 14 maggio 2009

Documento di Valutazione dei Rischi e data certa

Con l'approssimarsi del "fatidico" 16 Maggio 2009, riporto quanto stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali a proposito delle modalià di apposizione della "data certa" sul DVR (infatti la prima volta che si parlò di "data certa" fu a nell'ambito della cosiddetta "legge sulla privacy" (ma quanti alberi sono stati abbattuti per niente, o perlomeno per poco, per ottemperarare a questa legge???).
Io mi aspetto uno slittamento del termine del 16/05/09 visto il "bailamme" in atto: stiamo a vedere cosa succede: domani è il 15/05...

"Il Garante per la protezione dei dati personali richiama l'attenzione sulle seguenti possibilità che appaiono utilizzabili per l'apposizione sul DVR della data certa:

a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso gli uffici postali prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (1), con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
b) per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999)(2);
d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile, formazione di un atto pubblico;
e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

La data certa può anche essere indicata attraverso Posta Elettronica Certificata, servizio che fornisce al mittente la prova legale dell'invio e della consegna di documenti informatici. Infatti, la posta elettronica certificata (PEC) è la trasmissione telematica di comunicazioni con ricevuta di invio e ricevuta di consegna e avviene ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta e ha valore legale. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al suddetto DPR 11 febbraio 2005, n. 68, e alle relative regole tecniche. Nei casi di invio o ricezione di messaggi verso caselle di posta elettronica tradizionale, il sistema non può eseguire tutti i passi previsti dal circuito della posta certificata e non esplica tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Per tale ragione la trasmissione dei messaggi non ha gli stessi effetti legali di validità e opponibilità.

Note:
(1) Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 - "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999
Art. 8 (Autoprestazione)
1. E' consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore.

(2) Marca Temporale - Il sistema basa la propria modalità di certificazione della marca temporale su un procedimento informatico regolamentato dalla legge italiana che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi un oggetto digitale (file)."